Transazione 5.0
La Transizione 5.0 è l’incentivo che sostiene le imprese che innovano in chiave digitale ed energetica.
Scopri come ottenere crediti d’imposta per ridurre i consumi, modernizzare i processi e migliorare l’efficienza produttiva.
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Cos'è la Transazione 5.0
La Transizione 5.0 è il nuovo piano di incentivi statali destinato alle imprese che investono in innovazione, digitalizzazione ed efficienza energetica, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione sostenibile del sistema produttivo italiano.
Si tratta di un credito d’imposta che premia i progetti capaci di ridurre in modo misurabile i consumi energetici, integrando tecnologia e sostenibilità.
Il piano, previsto dal Decreto-Legge n.19 del 2 marzo 2024 e attuato con il Decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ha una dotazione complessiva di 6,3 miliardi di euro e copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
È una misura collegata al PNRR (Missione 7 – Energia) e sostituisce il precedente Piano Transizione 4.0, spostando il focus dall’innovazione tecnologica pura alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.
L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia — indipendentemente da settore, dimensione o forma giuridica — che realizzano progetti in grado di ridurre i consumi di energia del 3% rispetto alla struttura produttiva o del 5% rispetto al singolo processo.
A differenza del vecchio piano 4.0, la Transizione 5.0 introduce:
un criterio energetico misurabile e certificabile, che condiziona l’accesso al beneficio;
un meccanismo digitale di gestione tramite piattaforma GSE, che verifica i dati tecnici e approva i progetti;
un approccio integrato tra innovazione digitale, automazione e sostenibilità, con incentivi anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale.
L’obiettivo del piano è duplice:
da un lato rendere più competitiva l’industria italiana, favorendo l’adozione di tecnologie avanzate e sistemi intelligenti; dall’altro contribuire alla decarbonizzazione, migliorando l’efficienza e riducendo la dipendenza energetica delle imprese.
Chi può accedere e per quali proggetti
La Transizione 5.0 è rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente da forma giuridica, settore economico o dimensione, purché in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e non sottoposte a procedure concorsuali.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Non sono invece ammesse le persone fisiche (se non in forma d’impresa), gli enti non commerciali e le imprese che operano in settori esclusi dal regime di aiuti di Stato.
Requisiti generali di accesso
Per accedere al beneficio, l’impresa deve:
realizzare investimenti in beni strumentali nuovi funzionali a progetti di innovazione tecnologica ed efficienza energetica;
garantire una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% dell’unità produttiva o al 5% del processo produttivo;
ottenere una certificazione ex ante e una certificazione ex post rilasciate da un tecnico abilitato o da una ESCo (Energy Service Company) accreditata;
iscriversi alla piattaforma digitale del GSE, dove vengono caricati i dati tecnici e gestite tutte le fasi dell’agevolazione.
Il beneficio può essere richiesto per progetti già avviati o in corso di realizzazione, purché completati entro il 31 dicembre 2025.
Tipologia di progetti ammessi
Sono ammessi i progetti che prevedono investimenti volti a:
Digitalizzare e automatizzare i processi produttivi, attraverso l’acquisto di beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B della Legge 232/2016);
Migliorare l’efficienza energetica, sostituendo impianti o macchinari energivori con soluzioni più performanti;
Integrare sistemi di monitoraggio, controllo e gestione dell’energia (software, sensori, piattaforme digitali di energy management);
Produrre energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo (impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e inverter connessi all’unità produttiva);
Formare il personale all’uso efficiente delle tecnologie digitali e alla gestione energetica, con un credito specifico fino al 10% dei costi e un tetto massimo di 300.000 euro.
I progetti devono essere coerenti con il principio DNSH (“Do No Significant Harm”) del PNRR, ovvero non arrecare danni significativi all’ambiente, e devono essere interamente realizzati in Italia.
Finalità dei progetti
Gli investimenti devono contribuire in modo concreto a:
ridurre i consumi e le emissioni del sito produttivo;
digitalizzare i processi e migliorare la produttività;
favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile;
aumentare la competitività delle imprese nel lungo periodo.
La combinazione di innovazione tecnologica e sostenibilità energetica è il principio cardine che distingue la Transizione 5.0 da tutti i precedenti incentivi all’industria.
Requisiti energetici e investimenti ammissibili
La Transizione 5.0 si fonda su un principio cardine: l’incentivo è riconosciuto solo se l’impresa realizza un effettivo risparmio energetico certificato.
Questo requisito rappresenta la principale differenza rispetto al precedente piano Transizione 4.0, in cui bastava l’acquisto di beni interconnessi per ottenere il credito.
Requisiti minimi di risparmio energetico
Per accedere al credito d’imposta, ogni progetto deve garantire una riduzione misurabile dei consumi di energia primaria finale, secondo due soglie alternative:
Riduzione minima del 3% dei consumi complessivi dell’unità produttiva interessata dal progetto;
Riduzione minima del 5% dei consumi energetici relativi al singolo processo produttivo coinvolto.
Il risparmio deve essere certificato da un tecnico abilitato o da una ESCo accreditata, attraverso una certificazione ex ante (prima dell’avvio del progetto) e una certificazione ex post (a lavori conclusi).
Entrambe le certificazioni vengono caricate sulla piattaforma GSE, che verifica la conformità tecnica e assegna il codice identificativo del progetto.
Tipologie di investimenti ammissibili
Il beneficio copre una vasta gamma di interventi riconducibili a tre categorie principali:
1. Investimenti in beni strumentali 4.0
Sono agevolabili i beni materiali e immateriali nuovi elencati negli Allegati A e B della Legge 232/2016, utilizzati per digitalizzare e automatizzare i processi produttivi.
Rientrano in questa categoria:
macchinari e impianti automatizzati interconnessi ai sistemi aziendali;
robot e sistemi di produzione intelligente;
software e piattaforme di monitoraggio, controllo e raccolta dati energetici (dashboard, sensori IoT, sistemi SCADA);
applicativi per la gestione dei flussi energetici e la manutenzione predittiva.
2. Interventi di efficientamento energetico
Sono ammessi gli interventi che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’impianto o dell’intero sito produttivo, come:
sostituzione di macchinari obsoleti con apparecchiature ad alta efficienza;
installazione di sistemi di recupero di calore o di regolazione automatica dei consumi;
interventi su motori elettrici, compressori, pompe, sistemi di climatizzazione o illuminazione;
upgrade di impianti di processo con tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico.
3. Investimenti in energia rinnovabile e accumulo
Il piano prevede incentivi anche per la realizzazione di:
impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, installati su coperture, aree di pertinenza o terreni aziendali;
sistemi di accumulo (batterie o altre soluzioni di storage) integrati all’impianto;
infrastrutture di ricarica elettrica per veicoli aziendali o industriali.
Questi investimenti devono essere funzionali alla riduzione dei consumi energetici dell’impresa e non possono essere destinati alla vendita di energia.
4. Formazione del personale
È inoltre previsto un credito specifico per la formazione del personale sui temi della trasformazione digitale ed energetica.
L’incentivo copre fino al 10% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 300.000 euro per impresa.
Le attività formative devono riguardare l’uso delle tecnologie 4.0 e la gestione efficiente dei sistemi energetici.
Condizioni generali
Gli investimenti devono:
essere nuovi, non rigenerati o usati;
essere interconnessi ai sistemi aziendali di produzione o gestione;
essere localizzati in Italia e mantenuti per almeno 5 anni;
rispettare i criteri ambientali del principio DNSH (Do No Significant Harm) previsto dal PNRR.
Nel complesso, la Transizione 5.0 sostiene un modello di impresa digitale, autonoma e sostenibile, dove innovazione tecnologica e risparmio energetico procedono insieme, generando benefici duraturi in termini di competitività e sostenibilità.
Aliquote e calcolo del credito
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è proporzionato al livello di risparmio energetico effettivamente ottenuto dall’impresa e certificato secondo i criteri del decreto attuativo.
Le aliquote crescono al crescere dell’efficienza raggiunta, premiando i progetti più performanti e sostenibili.
Scaglioni di aliquote
Per gli investimenti fino a 10 milioni di euro, le aliquote sono le seguenti:
| Risparmio energetico conseguito | Aliquota del credito d’imposta |
|---|---|
| Almeno 3% (unità produttiva) o 5% (processo) | 35% |
| Almeno 6% (unità produttiva) o 10% (processo) | 40% |
| Almeno 10% (unità produttiva) o 15% (processo) | 45% |
Per gli investimenti oltre 10 milioni di euro, le aliquote si riducono secondo una logica di degressività:
| Fascia di investimento | Aliquota del credito d’imposta |
|---|---|
| Fino a 10 milioni € | 35–45% (in base al risparmio) |
| Da 10 a 50 milioni € | 15–25% |
| Oltre 50 milioni € | 5–10% |
Maggiorazioni per energie rinnovabili
Sono previste maggiorazioni specifiche per investimenti in impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, realizzati su:
coperture industriali, aree di pertinenza o tetti di capannoni;
superfici bonificate o aree dismesse;
impianti abbinati a sistemi di accumulo.
In questi casi, il credito può essere incrementato di +5%, purché l’energia prodotta sia destinata esclusivamente all’autoconsumo e non ceduta alla rete.
Formazione del personale
La formazione 5.0 è agevolata con un credito d’imposta pari al:
10% delle spese ammissibili,
fino a un massimo di 300.000 euro per impresa.
Sono ammissibili solo i corsi che riguardano l’utilizzo delle tecnologie digitali e la gestione energetica, svolti da enti accreditati o docenti interni qualificati.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP;
può essere cumulato con altri incentivi (ZES, fondi regionali o PNRR) purché non si riferiscano alle stesse spese;
deve essere indicato nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di riconoscimento.
L’importo spettante viene calcolato dal GSE in base ai dati tecnici caricati sulla piattaforma e alle certificazioni presentate, e diventa fruibile dopo la validazione finale del progetto.
Nel complesso, la Transizione 5.0 offre un incentivo crescente e proporzionato alla reale efficienza energetica, rendendo più vantaggiosi i progetti integrati che combinano innovazione, risparmio e sostenibilità.
Iter operativo GSE
L’intero processo di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 è gestito in modo digitale attraverso la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che svolge un ruolo centrale di controllo, validazione e liquidazione dell’incentivo.
L’iter è strutturato in più fasi, dalla verifica preliminare del progetto fino all’utilizzo del credito maturato.
1. Registrazione e accesso alla piattaforma
L’impresa deve innanzitutto accedere alla piattaforma GSE dedicata alla Transizione 5.0, disponibile nell’area riservata del portale ufficiale.
In questa fase vengono richiesti:
i dati anagrafici dell’azienda e del legale rappresentante;
la descrizione sintetica del progetto di investimento;
i riferimenti del tecnico certificatore o della ESCo accreditata.
Una volta completata la registrazione, il GSE assegna un codice identificativo univoco al progetto, necessario per le fasi successive.
2. Certificazione ex ante
Prima dell’avvio dei lavori, il soggetto certificatore redige la certificazione ex ante, che attesta la previsione di riduzione dei consumi energetici conseguibile attraverso gli interventi programmati.
Questo documento deve contenere:
il consumo energetico attuale (baseline) dell’impianto o dell’unità produttiva;
la stima dei risparmi attesi in termini di energia primaria;
la descrizione tecnica dei beni e sistemi che si intendono installare;
il risultato di riduzione stimato (≥ 3% o ≥ 5%).
La certificazione viene caricata sulla piattaforma GSE, che ne verifica la conformità e approva l’ammissibilità del progetto.
3. Prenotazione del credito
Dopo l’approvazione ex ante, l’impresa può procedere alla prenotazione del credito d’imposta, indicando l’importo previsto dell’investimento e la tempistica di realizzazione.
In questa fase il GSE blocca una quota di fondi corrispondente al progetto, garantendo la copertura dell’incentivo.
Su richiesta, è possibile ottenere un acconto fino al 20% del credito stimato, una volta dimostrato l’avvio dei lavori.
4. Realizzazione e completamento del progetto
L’impresa deve realizzare gli investimenti entro il 31 dicembre 2025.
Durante l’esecuzione, è tenuta a conservare tutte le fatture, i bonifici tracciabili e la documentazione tecnica relativa ai beni installati, che saranno oggetto di controllo.
Alla conclusione dei lavori, il soggetto certificatore redige la certificazione ex post, attestando:
la riduzione energetica effettivamente conseguita;
la conformità tecnica dei beni rispetto al progetto approvato;
l’eventuale integrazione di impianti rinnovabili o sistemi di monitoraggio.
5. Validazione finale del GSE
Il GSE analizza la documentazione ex post e, se conforme, emette la validazione finale del progetto.
A questo punto, l’impresa riceve il riconoscimento formale del credito d’imposta, con l’indicazione dell’importo spettante e delle modalità di utilizzo.
6. Utilizzo del credito
Una volta validato, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, secondo le regole ordinarie stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
L’impresa deve indicare:
il codice tributo dedicato alla Transizione 5.0 (che sarà definito dall’Agenzia delle Entrate);
il periodo di riferimento in cui il credito diventa disponibile.
Il GSE può effettuare controlli successivi per verificare la permanenza dei requisiti, anche a distanza di anni dalla concessione del beneficio.
Grazie a questa procedura completamente digitale e certificata, la Transizione 5.0 garantisce un meccanismo trasparente, tracciabile e rapido, riducendo al minimo gli oneri burocratici per le imprese e assicurando tempi certi per l’erogazione del beneficio.
Documenti, certificatori e compliance
Per accedere al credito d’imposta della Transizione 5.0, è indispensabile predisporre una documentazione tecnica e amministrativa completa e affidabile.
Il sistema di controllo del GSE e del MIMIT prevede infatti verifiche rigorose su ogni fase del progetto, dalla progettazione alla realizzazione, per garantire la correttezza del beneficio concesso.
Documenti obbligatori
Ogni impresa che richiede l’incentivo deve conservare e, se richiesto, trasmettere i seguenti documenti:
Certificazione ex ante e certificazione ex post rilasciate da un tecnico abilitato o da una ESCo accreditata;
Relazione tecnica descrittiva del progetto, con indicazione dei beni acquistati, dei processi coinvolti e dei risultati attesi in termini di efficienza energetica;
Fatture, contratti e bonifici tracciabili, intestati all’impresa beneficiaria e riferiti esclusivamente agli investimenti agevolabili;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e degli obblighi ambientali previsti dal PNRR;
Documentazione di interconnessione dei beni 4.0, quando applicabile (schemi di rete, report di sistemi informativi, verbali di collaudo);
Comunicazioni inviate al GSE, con i relativi protocolli di registrazione e validazione.
Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni, anche in formato digitale, ed esibita in caso di controlli.
Chi può rilasciare le certificazioni
Le certificazioni tecniche previste dalla misura possono essere rilasciate da:
Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339;
Società di Servizi Energetici (ESCo) certificate UNI CEI 11352;
Ingegneri, architetti o periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali e con comprovata esperienza nel settore dell’efficienza energetica.
Il certificatore deve essere terzo e indipendente rispetto all’impresa beneficiaria e non può avere legami diretti o indiretti con i fornitori dei beni oggetto dell’investimento.
Le certificazioni devono contenere:
la metodologia di calcolo dei consumi e dei risparmi energetici;
i valori misurati e stimati di consumo ante e post intervento;
la dichiarazione di conformità ai requisiti del Decreto MIMIT e alle norme tecniche vigenti (UNI, ISO, EN);
la firma digitale e data certa del professionista o dell’ente emittente.
Conformità ambientale e regole di compliance
Il progetto deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm), che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente, in particolare in materia di:
tutela delle acque e delle risorse marine;
prevenzione dell’inquinamento;
protezione della biodiversità;
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Inoltre, l’impresa deve:
essere in regola con DURC, obblighi fiscali e contributivi;
non trovarsi in stato di liquidazione o procedura concorsuale;
non aver ricevuto aiuti di Stato incompatibili o non rimborsati.
Il mancato rispetto di questi requisiti comporta la revoca totale o parziale del beneficio, oltre alla restituzione delle somme indebitamente fruite.
Controlli e verifiche
Il GSE, in collaborazione con l’ENEA e l’Agenzia delle Entrate, può effettuare controlli:
documentali, sui dati caricati in piattaforma;
in loco, presso gli stabilimenti o le sedi operative delle imprese beneficiarie.
Eventuali difformità tra il progetto approvato e quello effettivamente realizzato possono determinare la decadenza dal beneficio e la richiesta di restituzione del credito.
Per questo motivo, è consigliabile affidare l’intero iter a un team tecnico specializzato, in grado di garantire la piena conformità normativa e la tracciabilità di ogni fase.
La compliance accurata è un elemento essenziale della Transizione 5.0: non solo tutela l’impresa da contestazioni future, ma valorizza il progetto, garantendo trasparenza, affidabilità e accesso rapido al credito d’imposta.
Domande frequenti
Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento entro tale periodo, ma la certificazione ex ante deve essere caricata sulla piattaforma GSE prima dell’avvio dei lavori.
Il progetto si considera completato alla data dell’ultima fattura o del collaudo tecnico, che deve comunque rientrare entro il 31 dicembre 2025.
Tuttavia, le imprese hanno tempo fino al 28 febbraio 2026 per trasmettere la certificazione ex post e la comunicazione di completamento dell’investimento al GSE.
Sì, il credito d’imposta può essere cumulato con altri aiuti nazionali, regionali o europei, a condizione che:
non si riferiscano alle stesse voci di spesa;
non si superi il costo totale dell’investimento.
È quindi possibile integrare la Transizione 5.0 con ZES Unica, bandi regionali per l’efficienza energetica o contributi PNRR per aree specifiche, purché gli incentivi siano distinti per tipologia di costo.
Sì. Le imprese che hanno già beneficiato del Piano Transizione 4.0 possono accedere alla nuova misura per nuovi progetti o ulteriori investimenti.
Le perizie e le interconnessioni già rilasciate per la 4.0 non possono essere riutilizzate, poiché la 5.0 richiede una certificazione energetica ex ante ed ex post specifica.
È comunque possibile integrare beni 4.0 già installati all’interno di un nuovo progetto che rispetti i requisiti di risparmio energetico.
Non possono accedere al beneficio:
le imprese in difficoltà finanziaria secondo la normativa UE;
i soggetti che operano nei settori bancario, assicurativo e finanziario;
le imprese destinatarie di sanzioni europee;
le aziende che producono o commerciano armi, tabacco o combustibili fossili.
Alcune attività energivore possono accedere solo se dimostrano un effettivo miglioramento dell’efficienza e una riduzione delle emissioni.
Dopo la presentazione della certificazione ex post, il GSE dispone in media di 90 giorni per effettuare le verifiche e validare la pratica.
In caso di documentazione incompleta o incongruenze tecniche, i tempi possono estendersi, poiché il GSE richiede integrazioni o chiarimenti prima dell’approvazione finale.
Una gestione accurata e completa dei documenti riduce significativamente i tempi di validazione.